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Statuto

Art. 1 – Denominazione e sede

È costituita una Associazione di Promozione Sociale denominata “Gruppo Corale e Strumentale Laura Benizzi A.P.S.”, operante nel settore culturale, ai sensi del D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017, nonché nel rispetto delle norme di cui al Libro Primo, Titolo II del Codice Civile, ed in particolare dell’art. 36 e seguenti.
L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
La sede dell’Associazione è in Rimini via del Terrapieno n. 11.
La durata dell’Associazione è illimitata.
L’Associazione potrà essere sciolta in qualsiasi momento con deliberazione dell’Assemblea straordinaria dei Soci.

Art. 2 – Scopi e finalità

L’Associazione, retta dai principi della mutualità e della democraticità e senza intenti speculativi, ha lo scopo principale di svolgere attività a favore di associati nonché di terzi, senza fini di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
L’Associazione si pone come scopo statutario ed attività di interesse generale, la promozione e la diffusione della cultura musicale, sia in Italia che all’estero senza nessun confine di carattere e di gusto.
Trattasi di attività prevista all’art. 5, 1° comma lettera i) del D.Lgs. 117/2017: “organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale”.
L’Associazione, per raggiungere detto scopo, potrà:

  • favorire e promuovere la pratica del canto corale attraverso attività di studio, preparazione e prove per eseguire programmi di musica polifonica sacra, profana, musica popolare etc.;
  • individuare, sollecitare, promuovere e realizzare iniziative volte al miglioramento tecnico-musicale della coralità amatoriale (corsi per direttori di coro, corsi di preparazione musicale e vocale per cantori, seminari di studio e convegni sulla pratica e la cultura corale, ecc.);
  • favorire e promuovere incontri corali ad ogni livello e sviluppare forme di collaborazione, di coproduzione e di coordinamento fra le diverse realtà che operano nel settore musicale;
  • organizzare, ove e quando possibile, senza escludere la collaborazione di altri organismi, concorsi, rassegne guidate, manifestazioni e concerti;
  • produrre, divulgare e promuovere testi, rappresentazioni musicali, teatrali, performance e creazioni multimediali;
  • organizzare seminari e conferenze, incontri e dibattiti sui temi della musica, dell’arte e della cultura;
  • sviluppare, ove possibile, iniziative di collegamento e di collaborazione con Enti pubblici e privati, Associazioni e Istituzioni musicali, culturali e scolastiche (quando si ritenga necessaria la qualificazione dell’attività corale quale mezzo propedeutico e primario dell’Educazione Musicale), nonché con operatori musicali che agiscono nel territorio;
  • organizzare laboratori musicali, teatrali e di arte, seminari, corsi, stage e iniziative similari;
  • promuovere lo svolgimento di iniziative e attività culturali, musicali, teatrali atte a consentire una più elevata qualità della vita;
  • promuovere attività di aggregazione-animazione, rivolte soprattutto a giovani ed anziani, attraverso la realizzazione di momenti di gioco-studio volti a favorire un corretto ed armonico sviluppo e scambio intergenerazionale;
  • far conoscere la propria attività nel territorio attraverso la diffusione di un bollettino informativo;
  • sviluppare rapporti e collaborazioni con organizzazioni corali regionali, nazionali e internazionali non escludendo l’adesione a tali organizzazioni;
  • promuovere, nel rispetto della normativa vigente e del presente statuto, ogni altra attività tesa a favorire il raggiungimento delle finalità istituzionali e diffondere e far conoscere la propria attività.

L’Associazione può altresì svolgere attività, sempre senza alcuna finalità di lucro, diverse da quelle di interesse generale sopra elencate, ma ad esse secondarie e strumentali, secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 117/17, e della normativa vigente.
L’indicazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa alle decisioni dell’assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.
Per la realizzazione dei propri scopi l’Associazione si avvale prevalentemente dell’attività di volontariato dei propri associati.

Art. 3 – Attribuzione della rappresentanza legale

La rappresentanza legale spetta al Presidente.

Art. 4 – Soci

Possono diventare soci dell’Associazione sia le persone fisiche, sia altre APS e gli Enti del Terzo Settore o comunque senza scopo di lucro, che ne condividano le finalità e che si impegnino a realizzarle.
Il numero dei soci è illimitato.
È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
I soci si dividono in:

  • fondatori
  • ordinari

Soci fondatori: sono coloro che hanno fondato l’Associazione sottoscrivendo l’atto costitutivo; essi rimangono tali per tutta la durata dell’Associazione e devono essere in regola con il versamento della quota associativa.
Soci ordinari: tutti coloro che, avendo presentato domanda e accettato il presente Statuto, siano in regola con il versamento della quota associativa, contribuiscono e si impegnano al perseguimento delle finalità dell’Associazione e partecipano alla realizzazione delle stesse.

Art. 5 – Soci onorari

Sono quelle persone alle quali l’Associazione deve riconoscenza in considerazione di particolari meriti acquisiti nel campo dello sviluppo della cultura musicale: vengono nominati dall’Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, non partecipano alle cariche sociali e non hanno diritto di voto in Assemblea.

Art. 6 – I sostenitori

Sono tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell’Associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura. Non partecipano alle cariche sociali e non hanno diritto di voto in Assemblea, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall’Associazione.

Art. 7 – Ammissione dei soci

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà.
La deliberazione di ammissione a socio verrà comunicata all’interessato. All’atto dell’ammissione, con contemporaneo versamento della quota associativa, verrà effettuata l’iscrizione nel libro dei soci con contestuale rilascio della tessera sociale ed il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento.
Nel caso di rigetto della domanda di ammissione a socio il Consiglio Direttivo dovrà, entro trenta giorni, motivare tale deliberazione e comunicarla all’interessato. L’interessato potrà entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, la quale delibererà sulla domanda non accolta in occasione della successiva convocazione assembleare, salvo che l’interessato non sia appositamente convocato.

Art. 8 – Diritti dei soci

Tutti i soci fondatori e ordinari hanno uguali diritti.
La qualifica di socio dà diritto:

  • a partecipare e essere informati su tutte le attività promosse dall’Associazione;
  • a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell’Associazione;
  • a convocare l’Assemblea e proporre l’ordine del giorno come regolamentato dall’art. 13 del presente Statuto;
  • a godere dell’elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti, il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
  • hanno diritto di recedere dall’Associazione.

Art. 9 – Doveri dei soci

I soci sono tenuti:

  • a rispettare e a far rispettare le norme dello Statuto, dell’eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
  • a non divulgare il materiale didattico (partiture corali e strumentali) realizzate e/o arrangiate dal Maestro Direttore;
  • al versamento del contributo associativo annuale entro il 30 aprile di ogni anno stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere stabilita annualmente con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà essere restituita.
Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 10 – Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde:

  1. per morosità nel pagamento della quota associativa;
  2. dietro presentazione di dimissioni scritte motivate o per recesso volontario;
  3. per esclusione;
  4. per decesso.
  • Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti, ossia entro il 30 aprile di ogni anno, comporta l’automatica decadenza, senza alcuna formalità, del socio moroso, qualora non abbia provveduto al pagamento della quota entro 30 giorni dal sollecito da parte del Consiglio Direttivo.
  • Le dimissioni da socio od il recesso volontario dovranno essere comunicati al Consiglio Direttivo ed hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro soci.
  • L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
    • che non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
    • che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
    • che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all’Associazione.

Il socio espulso può ricorrere, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta dell’esclusione, al Presidente, il quale entro 15 giorni convocherà il Consiglio Direttivo per esaminare le controdeduzioni del socio.
Qualora il Consiglio Direttivo confermi l’espulsione, è facoltà del socio espulso ricorrere all’Assemblea dei soci.
La ratifica finale sarà a carico dell’Assemblea dei soci e la votazione avverrà a scrutinio segreto e con la maggioranza della metà più uno dei presenti, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
In ogni caso, il socio dimissionario, radiato/espulso non ha diritto alla restituzione delle quote associative e/o contributi versati, né può vantare pretese sul patrimonio sociale.
È altresì tenuto alla restituzione di tutto il materiale, didattico e non, ricevuto dall’Associazione.

Art. 11 – Organi sociali e cariche elettive

Sono organi sociali dell’Associazione:

  • l’Assemblea dei Soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • l’Organo di Controllo, da nominare soltanto al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

Art. 12 – L’Assemblea dei Soci

L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e dell’attuazione; sulle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.
L’Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell’Assemblea straordinaria.
In particolare sono compiti dell’Assemblea ordinaria:

  • nominare e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
  • nominare e revocare l’Organo di Controllo, anche monocratico, al solo ricorrere dei requisiti di Legge;
  • approvare il bilancio di esercizio;
  • approvare i programmi di attività da svolgere;
  • deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuovere l’azione di responsabilità;
  • approvare il regolamento relativo all’organizzazione e al funzionamento dell’ente e quello dei lavori assembleari
  • deliberare in merito all’esclusione dei soci.

L’Assemblea straordinaria provvede a deliberare sulle modifiche dello Statuto (non costituisce modifica dello Statuto il trasferimento della sede dell’Associazione al di fuori del Comune di Rimini), sullo scioglimento dell’Associazione, oltre che su qualsiasi altro argomento devoluto alla sua competenza dalla Legge.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione, o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dalla persona designata dall’Assemblea stessa.
Delle deliberazioni dell’Assemblea deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario del Consiglio Direttivo. In caso di assenza del Segretario del Consiglio Direttivo, il Presidente provvede a nominare la persona che procede alla verbalizzazione dell’Assemblea.

Art. 13 – Convocazione e funzionamento dell’Assemblea

La convocazione dell’Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo e pubblicizzata mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale e nei luoghi dell’attività per almeno 15 giorni prima del giorno previsto. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di utilizzare altre forme di comunicazione per meglio pubblicizzarla. La convocazione dovrà contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima e dell’eventuale seconda convocazione a distanza di almeno un giorno dalla prima. Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario.
L’assemblea si riunisce, inoltre, tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione dell’ordine del giorno, dall’Organo di Controllo, solo se nominato, o da almeno 1/10 degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 20 giorni dalla data della richiesta.
In prima convocazione, l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione, l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati aventi diritto di voto, intervenuti o rappresentati.
L’Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita quando sono presenti almeno i due terzi degli associati.
Nelle assemblee hanno diritto di voto i maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa.
Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.
Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
Sia l’Assemblea ordinaria che quella straordinaria, se regolarmente costituite, deliberano sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti, o rappresentati mediante delega, salvo che sullo scioglimento dell’Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Art. 14 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci ed è formato da un numero dispari compreso tra i 7 e i 13 membri eletti fra gli associati e determinato in via preventiva dall’Assemblea stessa; ciascun socio esprimerà le proprie preferenze con un numero massimo pari alla metà arrotondata per difetto.
I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili; le cariche sono gratuite.
Il Consiglio Direttivo potrà istituire commissioni temporanee e/o permanenti per lo studio o la realizzazione di particolari scopi compatibili con lo Statuto; di tali commissioni possono venire chiamati a farne parte esperti o professionisti, sia associati che non, i quali, per competenze e capacità, risultino necessari per le attività delle commissioni stesse.
Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario e ha facoltà di revoca.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.
La convocazione, da inviarsi almeno otto giorni prima, è fatta con comunicazione scritta, anche a mezzo e-mail con obbligo di conferma da parte dell’interessato. La convocazione si ritiene comunque valida qualora siano presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo.
Le sedute sono valide quando vi interviene la maggioranza dei componenti il Direttivo e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
Non è ammessa delega per il voto e le votazioni sono di norma palesi.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo dovranno essere verbalizzate nell’apposito libro dal Segretario e sottoscritte dal Presidente, o da chi ha presieduto la riunione, unitamente al Segretario stesso e conservate agli atti.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione.
Spetta al Consiglio:

  • curare l’esecuzione delle delibere assembleari;
  • predisporre all’assemblea il programma annuale di attività;
  • presentare annualmente all’assemblea, per l’approvazione:
    • la relazione,
    • il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso/bilancio,
    • il bilancio preventivo per l’anno in corso;
  • predisporre gli eventuali regolamenti interni;
  • stipulare tutti gli atti e contratti inerenti l’attività sociale;
  • deliberare circa il recesso; rimettere all’attenzione dell’Assemblea l’eventuale esclusione degli associati;
  • procedere all’inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci;
  • nominare i responsabili delle commissioni di lavoro su proposta dei membri delle commissioni stesse;
  • compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
  • vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e sul coordinamento delle stesse;
  • porre in essere tutte le azioni e tutte le attività volte al raggiungimento del fine dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo si astiene dal voto, nell’Assemblea dei soci, quando si tratta dell’approvazione del bilancio consuntivo annuale o delle deliberazioni che riguardano la responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 15 – Sostituzione Membri del Consiglio Direttivo

In caso di mancanza di uno o più componenti, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà ad alcuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza.
Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare entro 20 giorni l’Assemblea per provvedere alla elezione di un nuovo Consiglio.

Art. 16 – Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione.
Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica quanto il Consiglio stesso ed è rieleggibile. Ha il compito di:

  • presiedere il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei soci;
  • stabilire l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo e presiederle;
  • coordinare l’attività dell’Associazione;
  • curare l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti;
  • promuovere e sovrintendere le iniziative e le manifestazioni dell’Associazione;
  • regolare e sorvegliare sull’andamento sociale ed artistico della stessa.

Il Presidente può delegare talune sue funzioni, sentito il parere del Consiglio Direttivo, in tutto o in parte al Vice Presidente o a un membro del Consiglio stesso.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente. In caso di sue dimissioni spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per la nomina del nuovo Presidente.

Art. 17 – Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento oppure in quelle mansioni per le quali sia appositamente delegato.

Art. 18 – Tesoriere

Il Tesoriere cura l’amministrazione dell’Associazione; s’incarica della riscossione delle entrate e della tenuta dei libri contabili, di quelli fiscali se previsti, redige il bilancio di previsione e il bilancio o rendiconto consuntivo e provvede alla conservazione delle proprietà dell’Associazione ed alle spese, da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 19 – Segretario

Il Segretario cura la parte organizzativa dell’Associazione; in particolare:

  • redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea che trascrive su appositi libri, affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. Una copia dei verbali redatti sarà a disposizione per essere visionata su richiesta;
  • conserva ed archivia la documentazione ufficiale del Coro nonché le partiture dei brani in repertorio;
  • cura la corrispondenza dell’Associazione e tiene l’elenco aggiornato dei soci.

Art. 20 – Organo di Controllo

L’Organo di Controllo, anche monocratico, sarà nominato solo al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
La vigilanza contabile ed amministrativa dell’Associazione è in tal caso esercitata da un Revisore eletto dall’Assemblea e scelto tra persone, anche non associate, qualificate ed iscritte nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. All’Organo di Controllo si applica l’articolo 2399 del Codice Civile. Nel caso di Organo Collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento.
L’Organo di Controllo può esercitare inoltre la revisione legale dei conti, ove prevista dalle disposizioni di Legge.
L’Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalle disposizioni attuative del codice del terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di Controllo.
L’Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
L’Organo di Controllo può partecipare alle adunanze del Consiglio Direttivo.
L’Organo di Controllo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 21 – Risorse economiche – Fondo comune

L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

  • quote e contributi degli associati;
  • eredità, donazioni e legati;
  • contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Istituzioni o di Enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  • contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
  • entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  • proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale, ecc. svolte in maniera secondaria e strumentale rispetto all’attività di carattere generale secondo i criteri ed i limiti fissati dalle norme e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  • erogazioni liberali degli associati e di terzi;
  • entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, gite e sottoscrizioni anche a premi, raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni e contributi di natura non corrispettiva, sempre nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza;
  • altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’Associazione di promozione sociale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell’Associazione, né all’atto del suo scioglimento.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività di interesse generale statutariamente previste.

Art. 22 – Esercizio Sociale

L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio, unitamente alla relazione scritta dall’Organo di Controllo (laddove e solo se nominato), presenta per l’approvazione all’Assemblea ordinaria: la relazione morale; il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso o il bilancio, nonché il bilancio preventivo per l’anno in corso.

Art. 23 – Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (assemblea, consiglio direttivo, soci, e organo di controllo, se nominato) deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali.
Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci, per l’immediata consultazione, durante lo svolgimento dell’Assemblea per l’approvazione del rendiconto economico finanziario.
I soci hanno, sempre e comunque, diritto di esaminare i suddetti documenti sociali, previa richiesta scritta da far pervenire al Consiglio Direttivo con preavviso di almeno 15 giorni; in tal caso i documenti saranno messi a disposizione dei richiedenti, per la relativa consultazione, presso i luoghi dell’attività dell’Associazione, entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta. Chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

Art. 24 – Volontari

I volontari sono persone che, per loro libera scelta, svolgono, per il tramite dell’Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi di tipo forfettario.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.

Art. 25 – Assicurazione dei volontari

I soci volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Art. 26 – Scioglimento

Qualora avvenga che le condizioni dell’Associazione siano tali da renderle impossibile di proseguire con onore nel nobile fine per il quale è istituita, se ne potrà pronunziare lo scioglimento.
Tale scioglimento dovrà essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche fra i non soci, che curi anche la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le eventuali obbligazioni in essere.
L’Assemblea all’atto dello scioglimento dell’Associazione, delibererà nel rispetto di quanto previsto dalle norme in vigore, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo dell’Associazione.
Tutti i beni residui saranno devoluti, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore che perseguono finalità analoghe, oppure a fini di utilità sociale o di pubblica utilità.

Art. 27 – Rinvio

Per quanto non compreso nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e le disposizioni di Legge vigenti in materia.

Art. 28 – Norma finale

Il presente Statuto, strutturato in complessivi 28 articoli, è integralmente accettato dai soci, unitamente ai regolamenti e alle deliberazioni che saranno integralmente rispettati.

 

Il Verbale e lo Statuto ufficiali dell’Associazione sono consultabili cliccando QUI (file pdf di circa 517KB).